Onorevoli Colleghi! - L'acquisto dell'abitazione è il desiderio più ambito di molti cittadini italiani e, spesso, è il frutto di anni di sacrifici, oltre che dell'impegno di risorse future.
      La Costituzione, all'articolo 42, garantisce il diritto all'abitazione quale diritto di proprietà e recita: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
      Lo Stato, con numerosi interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto della prima casa, in particolare per le giovani coppie e per quei nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economiche. Ma, nonostante la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte a introdurre agevolazioni fiscali in materia di acquisto della prima casa, nel 1992, il decreto legislativo n. 504 ha istituito una nuova imposta denominata «imposta comunale sugli immobili» (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.
      Quindi, mentre l'acquisto risulta effettivamente agevolato, non esistono parimenti interventi volti ad agevolare i possessori della prima casa.
      L'ICI colpisce l'unità immobiliare e ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o titolare del diritto di usufrutto,

 

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uso e abitazione. Il gettito è assegnato al comune che può determinare discrezionalmente l'aliquota fra il 4 e il 7 per mille.
      Pertanto l'ICI, oltre a suscitare seri dubbi di costituzionalità, è palesemente iniqua, perché non sempre rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.
      La presente proposta di legge intende alleggerire il carico fiscale che grava sulla prima casa, esonerando i relativi possessori dal versamento dell'ICI.
 

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